Etichette per prodotti cosmetici: le indicazioni che non possono mancare

Per capire il contenuto di un prodotto ed essere quindi consumatori più consapevoli è fondamentale saper leggere le etichette. In particolare quelle dei prodotti cosmetici devono per legge contenere alcune indicazioni fondamentali, stabilite dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 1223 del 2009:

1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo della persona responsabile

2) Quantità netta: il contenuto nominale espresso in peso o in volume (obbligatoriamente in italiano)

3) Elenco ingredienti, preceduto dal termine “Ingredients”, scritti secondo la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario stabilito dall’Unione Europea. La nomenclatura degli ingredienti dei prodotti cosmetici è la International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (INCI), una denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del prodotto cosmetico. L’INCI è unico per tutti i Paesi dell’Unione Europea e facilita l’identificazione delle sostanze alle quali si può essere allergici. La nomenclatura INCI è stata adottata anche da molti Paesi extra-UE.
In altre parole gli INCI sono nomi sistematici riconosciuti a livello internazionale per identificare gli ingredienti cosmetici.

Gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all’1%.

Non sono considerati ingredienti:

  • le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate
  • le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

4) Funzione del prodotto cosmetico, se non risulta già dalla sua presentazione

Le specifiche sulla data di scadenza

5) Data di scadenza: deve essere indicata la data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, mantenendo intatte le sue funzioni. Questa data può essere preceduta dal simbolo della clessidra o dalla dicitura “Usare preferibilmente entro”.
La data è indicata in modo chiaro e si compone di mese e anno oppure di giorno, mese e anno. Se necessario l’indicazione del periodo di scadenza è completata precisando anche le condizioni di conservazione che devono essere rispettate per garantire la validità del prodotto.

Per i prodotti cosmetici per i quali è stata definita una data di durata minima superiore ai trenta mesi viene riportata l’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, il cosiddetto PaO (Period After Opening). Questa informazione è indicata con il simbolo del barattolo aperto e il periodo può essere espresso in mesi e/o anni.

Ci possono essere deroghe all’obbligo di riportare una data di scadenza o un PAO per i prodotti monodose, i prodotti confezionati in modo tale da evitare il contatto tra il cosmetico e l’ambiente circostante e i prodotti per i quali il produttore certifichi che la formula è tale da impedire qualsiasi rischio di deterioramento a seguito di apertura del contenitore.

Precauzioni, lotto e paese d’origine

6) Precauzioni di impiego particolari. Devono inoltre essere riportate le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale. In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto cosmetico. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante un simbolo.

7) Numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle ridotte dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può essere posizionata solamente sull’imballaggio

8) Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. In questo caso è obbligatorio riportare “made in…”.

Tutte queste informazioni devono essere presentii n etichetta in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili. Per non sbagliare meglio affidarsi a seri professionisti. Etiprint fa etichette dal 1991 ed è in grado quindi di mettere a disposizione del cliente esperienza, competenza e innovazione. Per richiedere informazioni o un preventivo basta compilare il form.

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