Gli obblighi di etichettatura degli imballaggi

Gli ultimi due anni hanno visto un susseguirsi di normative e indicazioni per quanto riguarda l’etichettatura degli imballaggi. Regole non sempre chiare e precise, ma necessarie per etichettare i materiali per il packaging e fornire quindi indicazioni ai consumatori sul loro smaltimento.

Lo scopo dell’etichettatura è, infatti, quello di indicare la destinazione finale degli imballaggi per facilitarne raccolta, riciclo e riutilizzo.
Vediamo quindi quali sono le norme che regolano questi obblighi e a chi competono.

La normativa nazionale e internazionale

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato cambiamenti e modifiche ai criteri informativi dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Il Decreto recepisce la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

La norma impone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

A ciò viene aggiunto l’obbligo, per i produttori, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Quest’obbligo si basa su un’altra norma stabilita a livello europeo, la Decisione 97/129/CE.

E gli imballaggi biodegradabili?

Un altro decreto definisce gli obblighi per questo tipo di imballaggi, il D.L.vo 152/2006. In base- a quest’ultimo l’etichetta deve riportare:

  •       la conformità degli standard europei
  •       gli elementi identificativi del produttore e del certificatore
  •       istruzioni per i consumatori per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti.

L’etichetta permette così di separare correttamente gli imballaggi biodegradabili da quelli in plastica o altri materiali.

L’obiettivo è quello di aiutare il consumatore a individuare facilmente il materiale o i materiali che compongono il packaging per procedere a uno smaltimento in linea con le regole del proprio comune di residenza.

Se si immettono sul mercato imballaggi senza i requisiti previsti dalla normativa si incorre in sanzioni amministrative che vanno da 5.200 a 40.000 €.

Come si smaltiscono le etichette?

Per quanto riguarda lo smaltimento delle etichette, la normativa prevede che inchiostri, vernici e colle non vengano considerati nella determinazione del codice di riciclo.
Le etichette vengono suddivise in due categorie:

Separabili dall’imballo principale

Se le etichette possono essere separate manualmente dal corpo principale cui sono adese, possono essere conferite nelle rispettive raccolte differenziate in base al loro codice di riciclo. Nel dettaglio:

  •  etichette in carta: PAP 22
  • etichette in PET: PET 01
  • etichette in HDPE: PE-HD 02
  • etichette in LDPE: PE-LD 04
  • etichette in PP: PP 05.

Non separabili dall’imballo principale

Se le etichette non possono essere separate dal corpo principale cui sono adese, in questo caso bisogna considerare il peso dell’etichetta stessa rispetto all’imballaggio principale:

  • inferiore al 5%: non si considera l’etichetta, l’imballo va inteso quindi come monomateriale e va smaltito nella rispettiva raccolta differenziata
  • superiore al 5%: in questo caso si parla di materiale composito e si utilizzano i codici relativi.

Esistono poi alcuni casi limite:

  • etichette (in carta) plastificate – si usa il codice C/PAP 81
  • etichette in carte naturali “barrierate” – si usa il codice C/PAP 81
  • eventuali etichetta in PE plastificate con PP/PET – si sua il codice O 07.

Chi è responsabile della corretta etichettatura?

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha diffuso una nota esplicativa che individua correttamente i soggetti responsabili, le modalità di fornitura delle indicazioni sugli imballaggi e tutte le altre direttive relative al packaging.

Questo sempre in ottica di fornire una corretta comunicazione ai consumatori per la raccolta e il recupero dei materiali. I soggetti responsabili non sono solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori in base a un principio di responsabilità condivisa.

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020.
Ma il Decreto legge del 31 dicembre 2020 n. 183, detto Decreto Milleproroghe, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di etichettatura indicato nell’art. 219.
Ha quindi temporaneamente sospeso l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il fine vita dell’imballaggio. 

Resta invece in vigore l’obbligo di indicare su tutti gli imballaggi la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE.

Se hai bisogno di chiarimenti sugli obblighi di etichettatura dei materiali di packaging contattaci!

 

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